Modalità e termini di presentazione: La Certificazione Unica, come noto, si presenta in duplice veste:
- la Certificazione Unica Sintetica, ossia un modello semplificato da consegnare al percipiente entro il 16.3.2021;
- la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione completa, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 16 marzo 2021, in via telematica.
Per tutti gli altri redditi, per i redditi esenti non dichiarabili nella precompilata, il termine per la trasmissione telematica è il 31 .10.2021.
Il modello e le sue parti:
- Frontespizio: In questa sezione si indica la tipologia di comunicazione (annullamento/sostituzione/eventi eccezionali), ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
- Quadro CT In questa sezioni vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate Quadro CT In questa sezioni vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
- Certificazione Unica 2021 - la parte centrale in cui si riportano i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Quali sono le sanzioni in caso di omesso e/o ritardo nella trasmissione della Certificazione Unica ? € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine. € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Quali sono le principali novità di quest’anno? Una delle principali novità è rappresentata dal trattamento integrativo introdotto dall'art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, conv. dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, il quale ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 € per il 2020 (1.200 € a decorrere dal 2021). L’istituto ha sostituito di fatto il bonus fiscale disciplinato dall'articolo 13, comma 1-bis TUIR, ora abrogato dall'articolo 3 dello stesso D.L. 3/2020. Per fruire dell’agevolazione è necessario osservare talune condizioni : possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati i suddetti redditi devono generare un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell’art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione l'importo complessivo di reddito del periodo d’imposta, che non deve superare € 28.000 l'imposta lorda deve superare la detrazione di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR. La novità di cui sopra ha comportato la revisione dei punti 13 e 14 dei dati fiscali della CU per redditi di lavoro dipendente. Altra novità di quest’anno è che la certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2020 (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale verificandosi la presunzione stabilita dall’articolo 47, comma 1, del Tuir. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La consegna della certificazione ai soggetti percettori può avvenire tramite consegna diretta o tramite posta ordinaria e non deve essere inviata alle Entrate. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per la compilazione della propria dichiarazione annuale dei redditi.