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Come noto, lo spesometro,prima introdotto con il D.L. n.78/2010 e, successivamente  modificato dal DL n.193/2016, è uno strumento obbligatorio per i soggetti passivi titolari di partita IVA,  imprese e lavoratori autonomi, tenuti a comunicare tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. Le operazioni riguardano le fatture emesse, le fatture ricevute, le bollette doganali e le note di variazione.


 

I soggetti esonerati sono:

  • i produttori agricoli in regime di esonero situate nelle zone montane;
  • i contribuenti minimi;
  • i contribuenti forfetari;
  • le Pubbliche Amministrazioni e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che hanno inviato telematicamente i dati relativi a fatture emesse , ricevute e i corrispettivi in forma elettronica.

OGGETTO DELLA  COMUNICAZIONE :  

I contribuenti sono tenuti a indicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le relative note di variazione. Sono esclusi i documenti diversi dalle fatture, quali gli scontrini, le ricevute fiscali e le schede carburanti (come chiarisce la circolare AdE 1/E/2017), le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio ed i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.

TIPOLOGIE DI  COMUNICAZIONE:

In sostituzione del vecchio spesometro, a partire dal 1° gennaio 2017 sono state introdotti nuovi adempimenti:

  1. Comunicazione IVA fatture  emesse e ricevute ( Spesometro fatture );
  2. Comunicazione liquidazioni periodiche IVA ( Spesometro liquidazioni periodiche IVA  );

MODALITA D’INVIO:

le comunicazioni di cui sopra, devono essere trasmesse tramite la piattaforma Fatture e corrispettivi, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, che dà la possibilità ai clienti di autenticarsi ai servizi telematici ( Entratel oppure Fisconline ) e di poter inviare telematicamente i modelli. Tale modalità consente la fruizione dei servizi relativi alla generazione delle fatture elettroniche, alla memorizzazione e trasmissione dei dati delle fatture emesse, ricevute e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni devono rappresentare i dati in forma analitica (per ogni cliente e/o fornitore devono essere elencati tutti i rapporti intercorsi e non è più sufficiente indicare, come  in precedenza, i dati in forma aggregata .

In particolare per ciascun cliente e/o fornitore di beni e/o servizi  si dovranno riportare :

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura (cedente/prestatore o cessionario/ committente), completi di indirizzo e partita IVA;
  • data e numero di fattura;
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • la base imponibile IVA;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • la tipologia di operazione ai fini IVA;

SCADENZE

L’introduzione delle suddette comunicazioni ha comportato altresì per i contribuenti uno stravolgimento del calendario fiscale, in quanto ciascuna comunicazione prevede diverse scadenze a seconda del tipo di operazione che sarà comunicata.

Lo spesometro fatture è la comunicazione IVA delle fatture emesse , ricevute, note di variazione e bollette doganali che ha una scadenza semestrale, rispettivamente il 18 settembre 2017 ( prorogata al giorno 5 ottobre 2017 per il primo semestre 2017 ) ed il 28 febbraio 2018, per il secondo semestre.

 Lo spesometro liquidazioni periodiche IVA è la comunicazione dei versamenti IVA effettuati ogni trimestre da effettuare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Lo scorso 28 luglio con la Risoluzione N.104/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito un riepilogo delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati della fatture emesse e dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti che omettono o inviano in modo errato le suddette comunicazioni saranno sottoposti a nuove sanzioni che differiscono in base al tipo di comunicazione:

  • minimo 2 euro massimo 1000, per ogni fattura omessa o presentata in ritardo;
  • minimo 500 euro massimo 1000, per ogni liquidazione periodica IVA omessa ed incompleta; 

La sanzione è ridotta della metà se il contribuente s’impegna ad  effettuare una corretta trasmissione dei dati entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

A pochi giorni dal rush finale degli invii riscontriamo che il nuovo spesometro , pur rispondendo alla meritevole esigenza di contrastare l’evasione fiscale, ha creato non pochi problemi ai professionisti a causa dei molteplici disservizi riscontrati in fase di trasmissione mediante utilizzo della nuova piattaforma informatica. Inoltre a nuova versione dello spesometro 2017 ha introdotto nuovi e più ravvicinati adempimenti che sono in controtendenza rispetto all’auspicato processo di semplificazione da sempre in atto e mai perfezionato.


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