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Il Blog di Sabrina Fattori

notizie & informative di settore

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La tassazione secondo il criterio di cassa, in luogo del criterio per competenza,  è  una delle novità più rilevanti di quest’anno per  le imprese di più ridotte dimensioni che si configurano come ditte individuali o società di persone. 

Tale modifica impatta non soltanto per la determinazione del reddito ai fini Irpef  bensì   anche per  l'Irap.

Dal 1 gennaio 2017 l’articolo 66, primo comma, del TUIR stabilisce che le imprese in regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito d’impresa secondo il criterio di cassa assumendo cioè rilevanza fiscale solo quelle componenti di reddito effettivamente incassate (se positive)  e quelle pagate (se negative). In tal modo, il reddito d’impresa sarà determinato come differenza tra ricavi e altri proventi effettivamente peffettivamente percepiti nel periodo d’imposta e i costi effettivamente sostenuti nello stesso periodo.

Il nuovo criterio di cassa sostituirà quello di competenza secondo cui le componenti di reddito rilevano fiscalmente nel periodo di maturazione a prescindere dalla relativa manifestazione numeraria. Il fine al quale mira la riforma, è quello di limitare gli effetti negativi connessi a possibili cronici ritardi di pagamento.

È, inoltre, confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive. Confermate anche le previsioni in merito alla deduzione delle quote di ammortamento.

Come regola generale, valida anche nella fase di passaggio da un regime all’altro, viene stabilito che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

È bene precisare che in presenza dei requisiti dimensionali (quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata) il nuovo regime di cassa costituisce quello applicabile naturalmente, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza (con il vincolo della durata triennale).

Molte le domande, in questi giorni, in attesa di una risposta in merito all’adozione del principio di cassa per le piccole imprese,  di seguito un breve cenno alle scritture contabili obbligatorie.

Quali registri andranno istituiti e compilati dall’anno 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata?

I soggetti che fruiscono del regime di cassa, trovandosi in contabilità semplificata, hanno a disposizione due soluzioni alternative:

SOLUZIONE 1: adozione di un registro “incassi e pagamenti” oltre ai registri IVA acquisti e vendite

Adottando questa prima soluzione, bisognerà annotare in maniera cronologica
indicando per ciascun incasso: 

  • il relativo importo;
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi della fattura o altro documento emesso.


Dal lato delle spese, è invece previsto che per ognuna di esse vengano fornite le seguenti indicazioni:

  • l’importo;
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.


SOLUZIONE 2: adozione dei soli registri IVA


Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti potranno tenere i registri IVA,  senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità esemplificative,  opera una presunzione secondo la quale la data di registrazione dei documenti coincide  con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Quanto sopra riportato dovrebbe trovare conferma nel decreto attuativo che dovrà essere emanato entro la fine del mese di gennaio 2017. L’auspicio è  che il decreto attuativo di prossima emanazione possa dirimere ogni dubbio in merito anche al passaggio da un regime all’altro che potrebbe generare, nel primo periodo di applicazione della norma, risultati di esercizio non coerenti con l’andamento gestionale perché influenzati dall’adozione di  un diverso criterio fiscale rispetto all’esercizio precedente.  Ciò potrebbe verificarsi specie per quei contribuenti che esercitano attività commerciali per i quali il reddito è influenzato dalla determinazione delle rimanenze di magazzino di fine esercizio. Come noto, infatti, durante i periodi d’imposta di applicazione del regime di cassa le “rimanenze” non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d’impresa.

PUBBLICATO SU DONNA IN AFFARI IL 23 GENNAIO 2017


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