Pubblicato sulla G.U. n.170 del 24 Luglio u.s. il Decreto Attuativo (n.90 del 16 Maggio u.s.) sul bonus pubblicità, ossia il credito d’imposta che spetta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali rispetto all’anno precedente in campagne pubblicitarie e su emittenti radiotelevisive.
Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche dell’agevolazione fiscale di cui trattasi nonché i termini e modalità per la presentazione delle istanze telematiche da ultimo rese note dalla normativa che entrerà in vigore il prossimo 8 agosto p.v.
Quali sono i beneficiari?
A decorrere dal 2018 i destinatari del provvedimento sono le imprese ( Società o Imprenditori Individuali) , i lavoratori autonomi (anche professionisti) e gli enti non commerciali.
Come funziona e quali sono le spese ammissibili?
E’ attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, ai contribuenti che sostengono spese per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione .
Tra le spese deve farsi un distinguo tra le due annualità ammesse al beneficio.
Spese sostenute dal 2018:
- Investimenti pubblicitari sulla stampa (periodici e quotidiani anche digitali) emittenti televisive e radio locali (analogiche o digitali);
Spese sostenute dal 24 giugno al 31 dicembre 2017:
- Investimenti pubblicitari sostenuti esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
Non sono invece agevolabili le spese destinate a :
- Televendite
- Servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro
- Servizi di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo
Le misure del credito concesso
Il credito spetta secondo le seguenti percentuali del valore incrementale degli investimenti effettuati:
- 75% per lavoratori autonomi e imprese di grandi dimensioni, enti non commerciali ;
- 90% per microimprese, PMI e startup innovative;
Come si accede?
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini più avanti descritti.
Termini e Condizioni
Le comunicazioni telematiche relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovranno essere presentate tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018 ossia decorso il 60° giorno e entro il 90° giorno dalla pubblicazione in G.U del decreto attuativo.
A regime l'istanza dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria
Contenuto della domanda
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.